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| Restauro di beni storico-artistici |
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| Scritto da luisa | |
| martedì 03 giugno 2008 | |
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CONSERVAZIONE BENI CULTURALI ECCLESIASTICI NORME AMMINISTRATIVE PER IL RESTAURO
Gli interventi volti alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione di beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono soggetti tanto alla normativa canonica che a quella civile. La corretta procedura per intraprendere tali interventi, a partire dalla richiesta di contributi finanziari a enti pubblici territoriali (p.es Regione), potrà svolgersi esclusivamente previa richiesta formale all'Ordinario diocesano di poter avviare l'iter amministrativo per la salvaguardia o la valorizzazione di un bene. In seguito al parere favorevole dell'Ordinario diocesano, il parroco detentore del bene mobile o immobile potrà presentare, nei modi previsti dalla normativa vigente, le istanze per ottenere l'AUTORIZZAZIONE CANONICA e l'AUTORIZZAZIONE CIVILE.
AUTORIZZAZIONE CANONICA Per gli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette all'Ordinario diocesano è prevista l'autorizzazione canonica. Sono atti di amministrazione straordinaria l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di qualunque valore nonché ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse, artistico, storico o culturale.
AUTORIZZAZIONE CIVILE Lo Stato italiano esercita la tutela del patrimonio culturale di proprietà pubblica e privata ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. I beni culturali mobili e immobili di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche sono pertanto sottoposti alla normativa statale in caso di interventi di diversa natura: demolizioni, spostamenti, smembramento di collezioni e l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali sono subordinati ad autorizzazione del soprintendente (art. 21).
RESTAURO DI BENI STORICO ARTISTICI: SINTESI PRASSI AMMINISTRATIVA.
► Il parroco, individuato un bene da sottoporre a intervento di restauro, inoltra formale richiesta all'Ordinario diocesano di avvio della procedura amministrativa.
► In seguito al parere favorevole dell'Ordinario diocesano, il parroco inoltra alla Soprintendenza competente richiesta di sopralluogo per verificare l’opportunità e le modalità complessive dell'intervento di restauro del bene stesso.
► In seguito al parere favorevole e alle indicazioni tecniche del funzionario che ha effettuato il sopralluogo, il parroco valuta diverse proposte di intervento (almeno tre) da cui risultino:
- relazione sullo stato di fatto dell’opera corredata da congrua documentazione fotografica per un'ottimale illustrazione della condizione del manufatto;
- progetto dettagliato con tempi, materiali e modi del lavoro (dati tecnici su materiali e modalità operative, eventuale trasferimento in laboratorio, assicurazione, ecc.);
- preventivo di spesa;
- curriculum della ditta.
e, sentiti gli uffici parrocchiali inerenti, seleziona l'eventuale ditta esecutrice. A tale proposito si raccomanda che l'individuazione dei professionisti avvenga nel pieno rispetto e nella piena ricezione della normativa vigente ovvero:
■ Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, artt. 29, 182.
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Decreto
legislativo - 26 marzo 2008, n. 63 Ulteriori disposizioni integrative
e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in
relazione al paesaggio. (GU n. 84 del 9-4-2008)
► Il parroco inoltra quindi all’Ordinario diocesano la richiesta di Autorizzazione canonica (tramite apposito modello fornito dall’Ufficio diocesano per i beni culturali) all’intervento in questione in cui si specificano, in particolare, il tipo di restauro che si vuole far eseguire e la copertura finanziaria dell'intero intervento e ne fornisce la documentazione progettuale corredata dal curriculum della ditta a cui si propone l'affidamento del lavoro per la valutazione e l'eventuale approvazione.
► In seguito al giudizio favorevole dell'Ordinario diocesano, sentito il parere della Commissione diocesana per l'arte sacra, l’Ufficio diocesano per i beni culturali inoltra richiesta formale di nulla osta al restauro corredata dalla suddetta documentazione alla Soprintendenza competente (Autorizzazione civile).
► L'ente statale preposto alla tutela, mediante i suoi funzionari, esamina la proposta presentata e, in caso di valutazione positiva, autorizza l'esecuzione dell'intervento inviando relativa comunicazione all'Ufficio diocesano per i beni culturali, che informa prontamente il parroco della possibilità di dare inizio ai lavori.
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| Ultimo aggiornamento ( martedì 13 gennaio 2009 ) |
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