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| Verifica d'Interesse Culturale |
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Il
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice
dei beni culturali e del paesaggio", introduce all’art. 12 il
procedimento per la verifica dell’interesse culturale dei beni
mobili ed immobili appartenenti
allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone
giuridiche private senza fine di lucro.
Per regolamentare tale procedura sono stati emanati decreti ministeriali attuativi, in particolare il Decreto del 25 gennaio 2005 che definisce le modalità della verifica dell’interesse culturale per gli immobili di proprietà di persone giuridiche private senza fine di lucro, tra le quali rientrano gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Tale decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2005, n°28 ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Per
gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, le richieste di
verifica devono pervenire alla Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici territorialmente competente per il tramite
dell'incaricato
regionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI, che
provvede a raccogliere le istanze provenienti da tutti gli enti
ecclesiastici, secondo una priorità stabilita dalla Conferenza
episcopale regionale (accordo sottoscritto l' 8
marzo 2005 tra questo Ministero e l'Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici della
Conferenza Episcopale Italiana). sintesi procedura operativa Il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto proprietario del bene immobile di cui si intende chiedere la verifica dell’interesse culturale deve prendere contatto con ilnella quale insiste il bene, per ottenere le informazioni del caso e indicazioni circa la documentazione richiesta. responsabile per i beni culturali ecclesiastici della diocesi Nel caso di enti soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano, i materiali necessari per l’introduzione della procedura per la verifica dell’interesse culturale devono essere accompagnati, ove necessario, dalla richiesta di licenza per l’alienazione o per i lavori di manutenzione straordinaria del bene. Resta chiaro che né l’ordinario diocesano né il responsabile diocesano per i beni culturali ecclesiastici possono sindacare o valutare il merito delle istanze formulate da enti non soggetti alla giurisdizione del vescovo diocesano.
Il legale rappresentante dovrà presentare al responsabile diocesano una relazione dalla quale risultino gli elementi indispensabili per la predisposizione dell’istanza e per la sua trasmissione anche in via informatica.
Il responsabile diocesano, dopo aver raccolto e verificato i dati consegnati dal legale rappresentante dell’ente proprietario del bene, li inserisce nel software appositamente predisposto dall’Ufficio Nazionale, e li invia all’incaricato regionale per beni culturali ecclesiastici.
L’incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici provvede entro la prima settimana del mese a inviare al Ministero la documentazione in formato elettronico; nello stesso tempo invia la documentazione cartacea alla direzione regionale e, per conoscenza, alle soprintendenze competenti per territorio.
A ciascun incaricato diocesano è assegnata una password di accesso al sistema ministeriale in sola lettura, perché possa verificare e seguire costantemente lo stato di avanzamento della procedura di verifica d’interesse culturale dei beni di propria pertinenza.
Il legale rappresentante dell’ente proprietario del bene dovrà dare notizia immediata al responsabile diocesano di qualsiasi comunicazione proveniente dalla direzione regionale. |
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